Detrazioni fiscali e bonus edilizi a Venezia: asseverazioni ENEA e pratiche tecniche
Lo studio dell’Ing. Luca Pozzato cura la parte tecnica delle detrazioni edilizie: verifiche di ammissibilità, asseverazioni, trasmissioni ENEA, congruità dei costi e interpelli all’Agenzia delle Entrate. Due sedi, a Scorzè e a Venezia, operatività sulle province di Venezia, Treviso e Padova.
Richiedi una consulenza sui bonus fiscali Parla con lo studio 4,9/5 su Google · 19 recensioni- Asseverazioni ENEA per superbonus 110%, ecobonus e bonus casa
- Numerosi interpelli presentati all’Agenzia delle Entrate
- Imprese di costruzione, condomìni e privati seguiti da anni
- Due sedi fra Venezia e Scorzè, operatività su Venezia, Treviso e Padova
L’esperienza, in numeri
45 asseverazioni per il superbonus 110% e 55 schede ecobonus e bonus casa, ognuna con il proprio numero di asseverazione o CPID rilasciato da ENEA. Le schede sono conteggiate dal 2022: quelle degli anni precedenti risiedono sui portali ENEA storici e non rientrano nel totale. Dato aggiornato a settembre 2026.
Detrazioni fiscali bonus edilizi Venezia: di cosa si occupa lo studio
Le detrazioni fiscali bonus edilizi Venezia e provincia poggiano, prima ancora che sulla dichiarazione dei redditi, su una serie di adempimenti tecnici: inquadramento dell’intervento nella norma corretta, verifica dei requisiti, asseverazioni, trasmissioni ENEA nei termini. È questa la parte di cui si occupa lo studio, da anni, per privati, condomìni e imprese di costruzione del Veneto. Non sostituiamo il commercialista o il CAF, con cui restiamo coordinati: a noi spettano i documenti tecnici da cui la detrazione dipende.
Il lavoro si articola in tre famiglie: le asseverazioni e le pratiche ENEA; le verifiche di ammissibilità e di congruità dei costi, da condurre prima della firma dell’appalto; gli interpelli e i pareri sulle fattispecie incerte.
Fra il 2024 e il 2026 il quadro delle detrazioni fiscali bonus edilizi Venezia e provincia è cambiato in profondità: aliquote riviste, opzioni precluse, superbonus chiuso salvo eccezioni. Chi ristruttura a Venezia, a Scorzè o fra Treviso e Padova deve sapere prima cosa spetta e con quali adempimenti.
Pratiche ENEA: ecobonus, bonus casa e superbonus
Gli obblighi verso ENEA seguono due binari distinti. Per l’ecobonus (art. 14 DL 63/2013) la scheda descrittiva va trasmessa entro 90 giorni dalla fine dei lavori o dal collaudo, secondo il DM 6 agosto 2020 “Requisiti”. Per il bonus casa (art. 16-bis TUIR) la comunicazione ex art. 16 comma 2-bis DL 63/2013 riguarda i soli interventi con risparmio energetico o fonti rinnovabili: per la Risoluzione n. 46/E del 18 aprile 2019 l’omissione non comporta decadenza, avendo finalità statistica.
Per l’ecobonus l’Agenzia sostiene la decadenza; la Cassazione l’ha esclusa in assenza di espressa previsione normativa (ordinanze nn. 7657/2024, 12422/2025 e 12426/2025). La prassi prudente resta la remissione in bonis con versamento di 250 €.
Il portale bonusfiscali.enea.it è stato riaperto per il 2026 il 25 giugno 2026: per i lavori iniziati dal 4 febbraio 2026 e conclusi prima di quella data i 90 giorni decorrono dal 25 giugno 2026, negli altri casi dalla fine lavori dichiarata. Lo studio ha redatto un centinaio fra asseverazioni e schede, ognuna con il proprio numero di asseverazione o CPID. Cosa consegniamo:
- Verifica preliminare del binario ENEA applicabile
- Scheda descrittiva ecobonus entro i 90 giorni
- Comunicazione bonus casa, ove prevista
- Asseverazione tecnica secondo il DM 6 agosto 2020
- Ricevuta ENEA archiviata nel fascicolo
- Remissione in bonis per comunicazioni omesse o tardive
Ecobonus e bonus casa: aliquote e massimali nel 2026
La L. 207/2024 (Bilancio 2025) ha distinto abitazione principale e altri immobili; la L. 199/2025 (Bilancio 2026), art. 1 comma 22, ha prorogato al 2026 le aliquote 2025. Bonus casa (art. 16-bis TUIR e art. 16 comma 1 DL 63/2013) ed ecobonus (art. 14 DL 63/2013) valgono quindi il 50% sull’abitazione principale e il 36% sugli altri immobili, in dieci quote annuali; i massimali dell’ecobonus restano specifici per tipologia e non sono assorbiti dal tetto di 96.000 € del bonus casa.
| Intervento | Aliquota 2026 | Massimale |
|---|---|---|
| Bonus casa (recupero edilizio) | 50% abitazione principale / 36% altri immobili | 96.000 € per unità immobiliare |
| Ecobonus – riqualificazione energetica globale | 50% / 36% | 100.000 € |
| Ecobonus – involucro, solare termico e schermature | 50% / 36% | 60.000 € |
| Ecobonus – sostituzione impianti di climatizzazione invernale | 50% / 36% | 30.000 € |
| Combinati ecobonus-sismabonus su parti comuni | 50% / 36% | 136.000 € per il numero di unità |
| Sismabonus | 50% / 36% | 96.000 € per unità |
| Sismabonus acquisti | 50% / 36% | 96.000 € sul prezzo di acquisto, per unità |
| Barriere architettoniche (dal 2026) | 50% / 36% | 96.000 € per unità |
Attenzione al requisito soggettivo del 50%: l’aliquota maggiorata spetta solo se la spesa è sostenuta dal proprietario o dal titolare di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione, superficie) su un immobile adibito ad abitazione principale. Inquilini, comodatari e familiari conviventi restano al 36% anche sull’abitazione principale.
Dal 2025 l’ecobonus esclude la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche a combustibili fossili; restano incentivati pompe di calore elettriche e a gas, solare termico, sistemi ibridi, building automation e isolamento termico. L’art. 16-ter TUIR (art. 1 comma 10 L. 207/2024) limita inoltre gli oneri detraibili complessivi per i redditi oltre 75.000 €, con importo base modulato da un coefficiente familiare.
Superbonus 110%: asseverazioni redatte e pratiche ancora aperte
Sul superbonus dell’art. 119 DL 34/2020 lo studio ha un’esperienza diretta: un centinaio di pratiche ENEA fra ecobonus tradizionale e superbonus 110%, per condomìni e unità singole del Veneto. Le asseverazioni di efficienza energetica sono quelle dell’art. 119 comma 13 lett. a), con trasmissione telematica a ENEA; quelle antisismiche seguono la lett. b) e il DM 58/2017.
La sequenza delle aliquote: 110%, poi 90% per il 2023 in casi specifici, 70% per il 2024, 65% per il 2025, subordinato (art. 1 comma 56 L. 207/2024) alla presentazione entro il 15 ottobre 2024 di CILAS, delibera assembleare o istanza di titolo per demolizione e ricostruzione. Il DL 39/2024 ha imposto la ripartizione decennale per le spese 2024 e chiuso quasi integralmente le opzioni dell’art. 121. Il superbonus non è stato prorogato: il termine generale di sostenimento delle spese è il 31 dicembre 2025. Nel 2026 resta il 110% per il cratere sismico di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria (eventi dal 6 aprile 2009 e dal 24 agosto 2016; DL 95/2025 conv. L. 118/2025), fruibile solo con sconto in fattura o cessione del credito.
Nel 2026 il lavoro sul superbonus riguarda quindi soprattutto pratiche pregresse: completamento documentale, gestione dei controlli, ricostruzione della congruità dei costi, risposte alle richieste di documentazione.
Sismabonus e sismabonus acquisti
Il sismabonus (art. 16 commi da 1-bis a 1-septies DL 63/2013) ha impianto tecnico nel DM MIT 28 febbraio 2017 n. 58, modificato dai DM 65/2017, 24/2020 e 329/2020, ed è una competenza specifica dello studio, maturata soprattutto con le imprese di costruzione del Veneto.
Sismabonus: classificazione del rischio e asseverazioni
L’Allegato A del DM 58/2017 classifica il rischio sismico in classi da A+ a G, con metodo convenzionale o semplificato. L’Allegato B è l’asseverazione del progettista sulla classe di rischio ante e post operam e sulla congruità della spesa: va allegata al titolo abilitativo (SCIA o permesso di costruire) prima dell’inizio dei lavori. Il DM 329/2020 ha aggiunto l’Allegato B-1 (direttore dei lavori strutturali, a fine lavori) e l’Allegato B-2 (collaudatore statico, ove previsto). Per l’omesso deposito tempestivo dell’Allegato B è ammessa la remissione in bonis con 250 € (codice tributo 8114). Dal 2025 le aliquote graduate per salto di classe non sono più applicabili: nel 2026 vale il 50% / 36% su 96.000 € per unità (art. 16 comma 1-septies.1 DL 63/2013), in quote annuali di pari importo. La verifica del requisito va condotta caso per caso sulla base dell’Allegato B.
Sismabonus acquisti: il ruolo dell’impresa di costruzione
Il sismabonus acquisti (art. 16 comma 1-septies DL 63/2013) riguarda l’acquisto di unità in edifici interamente demoliti e ricostruiti, anche con variazione volumetrica ove consentita, da imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare. Vale nelle zone sismiche 1, 2 e 3, con alienazione entro 30 mesi dall’ultimazione dei lavori (elevati da 18 a 30 dal DL 77/2021). Nel 2026 la detrazione è del 50% / 36% sul prezzo di acquisto risultante dall’atto, entro 96.000 € per unità, in dieci quote annuali. Servono le asseverazioni Allegato B, B-1 e B-2 attestanti la riduzione di almeno una classe di rischio, depositate allo Sportello Unico. È il terreno dove affianchiamo più spesso le imprese: la pratica va impostata prima della demolizione, non dopo.
Interpelli all’Agenzia delle Entrate
Quando la spettanza di una detrazione dipende da una questione interpretativa non risolta dalla prassi, lo strumento corretto è l’interpello dell’art. 11 L. 212/2000, riscritto dall’art. 1 del D.Lgs. 219/2023. Lo studio ha redatto numerosi interpelli in materia di bonus edilizi, per privati e imprese.
La riforma ha ridisegnato le tipologie (interpretativo, qualificatorio, probatorio, quest’ultimo fortemente ristretto, antiabuso, disapplicativo) e le condizioni di accesso: l’istanza è ammissibile solo se la questione non è già risolta da documenti di prassi pubblicati, con un contributo obbligatorio graduato per contribuente e complessità. Resta la preventività rispetto al termine della dichiarazione del periodo cui la fattispecie si riferisce.
L’Agenzia risponde entro 90 giorni, prorogabili fino a 60 ulteriori se occorre il parere di altra Amministrazione; il silenzio vale assenso alla soluzione prospettata. La risposta vincola l’Amministrazione limitatamente al quesito e al richiedente. Casi ricorrenti:
- Perimetro dell’abitazione principale ai fini del 50%
- Cumulo dei massimali su interventi plurimi
- Qualificazione della demolizione e ricostruzione per il sismabonus acquisti
- Spettanza in capo a soggetti diversi dal proprietario
- Condizioni di deroga al blocco delle opzioni
Congruità dei costi e prezzari di riferimento
Il DM 6 agosto 2020 “Requisiti” (GU n. 246 del 5 ottobre 2020) fissa requisiti tecnici, scheda descrittiva e massimali di costo; il DM 6 agosto 2020 “Asseverazioni” disciplina l’asseverazione a stato finale e per stati di avanzamento. Su questo impianto è intervenuto il DM MITE 14 febbraio 2022, il decreto prezzi (in vigore dal 16 aprile 2022), applicabile a superbonus, ecobonus, sismabonus, bonus facciate e barriere architettoniche.
La gerarchia della verifica: prima i costi massimi specifici dell’Allegato A del decreto prezzi, che sostituiscono l’Allegato I del DM Requisiti con valori incrementati del 20%; per gli interventi non compresi, i prezzari regionali e delle province autonome, i listini delle camere di commercio o i prezzari DEI. Quei valori sono limiti di spesa detraibile, non prezzi di riferimento per l’appalto. Il visto di conformità (art. 119 comma 11 per la fruizione diretta, art. 121 comma 1-ter per le opzioni) non è più un adempimento ricorrente nel 2026, salvo pratiche in salvaguardia e superbonus sisma.
Sconto in fattura e cessione del credito: cosa resta nel 2026
Molti committenti arrivano ancora con aspettative sbagliate, ed è bene dirlo con chiarezza: al 2026 le opzioni dell’art. 121 DL 34/2020 sono precluse in via generale. L’art. 2 comma 1 DL 11/2023 le ha vietate dal 17 febbraio 2023 e il DL 39/2024 ha chiuso ulteriormente il perimetro. La regola oggi è la detrazione in dichiarazione dei redditi.
Le opzioni sopravvivono solo con due condizioni cumulative: pratica edilizia avviata prima del 16 febbraio 2023 (CILAS per il superbonus, titolo abilitativo o inizio lavori negli altri casi) e lavori eseguiti con spese documentate entro il 29 marzo 2024; per le Risposte nn. 105, 106 e 107 del 2025 rilevano solo le spese di esecuzione materiale, non le prestazioni professionali né gli oneri di urbanizzazione. Unica eccezione per il 2026 è il superbonus 110% del cratere sismico, fruibile solo con sconto in fattura o cessione.
A chi ci rivolgiamo
Imprese di costruzione
Impostazione delle demolizioni e ricostruzioni per il sismabonus acquisti, asseverazioni Allegato B, termini di alienazione, interpelli sulle fattispecie incerte.
Privati e proprietari
Verifica preventiva di aliquota, massimale e titolo di possesso; pratiche ENEA per ecobonus e bonus casa; assistenza documentale a Venezia, Scorzè e province limitrofe.
Condomìni e amministratori
Interventi su parti comuni, combinazione ecobonus-sismabonus, gestione delle pratiche superbonus pregresse e supporto nei controlli.
Professionisti e commercialisti
Supporto tecnico alle dichiarazioni: asseverazioni, ricevute ENEA, verifiche di congruità e pareri sulla parte edilizia e impiantistica.
Come lavoriamo su una pratica di bonus fiscale
- 1
Inquadramento preliminare e verifica di ammissibilità
Esaminiamo intervento, immobile e titolo di possesso: quale detrazione spetta, con quale aliquota e massimale.
- 2
Verifica documentale e titolo edilizio
Controlliamo coerenza fra titolo abilitativo, progetto e spese, e i requisiti tecnici applicabili, prima della firma dell’appalto.
- 3
Asseverazioni e deposito
Redigiamo le asseverazioni previste; per il sismabonus l’Allegato B va allegato al titolo abilitativo prima dell’inizio dei lavori, con B-1 e B-2 a chiusura.
- 4
Trasmissione ENEA e chiusura documentale
Trasmettiamo scheda o comunicazione nel binario corretto e consegniamo il fascicolo completo: asseverazioni, ricevute, bonifici, computi.
- 5
Assistenza in caso di controlli
Se arriva una richiesta di documentazione, ricostruiamo la pratica: congruità dei costi, requisiti tecnici, tempistiche dei depositi.
Riferimenti normativi
| Norma | Cosa disciplina |
|---|---|
| Artt. 16-bis e 16-ter TUIR (DPR 917/1986) | Recupero edilizio a regime; limite agli oneri per redditi oltre 75.000 € |
| Art. 14 e art. 16 DL 63/2013 | Ecobonus, bonus casa maggiorato, sismabonus e sismabonus acquisti |
| Art. 1 commi 344-349 L. 296/2006 | Disciplina originaria della riqualificazione energetica |
| Artt. 119, 119-ter e 121 DL 34/2020 | Superbonus; barriere 75% (cessato il 31 dicembre 2025); sconto e cessione |
| DM MIT 58/2017 e s.m.i. | Classificazione del rischio sismico; Allegati B, B-1, B-2 |
| DM 6 agosto 2020 “Requisiti” | Requisiti tecnici, scheda descrittiva, massimali di costo |
| DM 6 agosto 2020 “Asseverazioni” | Asseverazioni superbonus a stato finale e per SAL |
| DM MITE 14 febbraio 2022 | Costi massimi specifici e gerarchia dei prezzari |
| L. 207/2024 e L. 199/2025 | Bilanci 2025 e 2026: aliquote 50%/36% e proroga al 2026 |
| DL 11/2023 e DL 39/2024 | Blocco delle opzioni di sconto in fattura e cessione |
| DL 95/2025 conv. L. 118/2025 | Superbonus 110% nel 2026 per il cratere sismico |
| Art. 11 L. 212/2000 e D.Lgs. 219/2023 | Diritto di interpello e sua riforma |
I testi aggiornati sono su Normattiva; prassi e risposte sul sito dell’Agenzia delle Entrate; le schede si trasmettono dal portale ENEA bonus fiscali. Il quadro normativo è in evoluzione: ogni fattispecie va verificata alla data di sostenimento della spesa.
Domande frequenti su detrazioni e bonus edilizi
Entro quanto va inviata la pratica ENEA?
Per l’ecobonus entro 90 giorni dalla fine dei lavori o dal collaudo. Per il 2026 il portale è stato riaperto il 25 giugno 2026: per i lavori iniziati dal 4 febbraio 2026 e conclusi prima di quella data, i 90 giorni decorrono dal 25 giugno 2026.
Cosa succede se la comunicazione ENEA non è stata inviata?
Per il bonus casa la Risoluzione n. 46/E del 2019 esclude la decadenza. Per l’ecobonus l’Agenzia sostiene la decadenza, la Cassazione l’ha esclusa; la prassi prudente resta la remissione in bonis con 250 €.
Posso ancora usare lo sconto in fattura?
In via generale no: le opzioni sono vietate dal 17 febbraio 2023. Restano solo per le pratiche avviate prima del 16 febbraio 2023 con spese per lavori entro il 29 marzo 2024, e per il superbonus del cratere sismico.
Chi ha diritto al 50% invece che al 36%?
Chi sostiene la spesa da proprietario o titolare di un diritto reale di godimento su un immobile adibito ad abitazione principale. Inquilini, comodatari e familiari conviventi restano al 36%.
Il superbonus esiste ancora nel 2026?
Il termine generale è scaduto il 31 dicembre 2025. Nel 2026 resta il 110% per gli immobili del cratere sismico di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, solo con sconto in fattura o cessione del credito.
Quando serve un interpello all’Agenzia delle Entrate?
Quando la fattispecie non è già risolta da documenti di prassi pubblicati: per esempio il perimetro dell’abitazione principale o la qualificazione di una demolizione e ricostruzione. L’istanza deve essere preventiva; la risposta arriva entro 90 giorni e il silenzio vale assenso.
Che differenza c’è fra sismabonus e sismabonus acquisti?
Il sismabonus premia chi esegue interventi antisismici sul proprio immobile. Il sismabonus acquisti spetta a chi compra un’unità in un edificio interamente demolito e ricostruito da un’impresa, in zona sismica 1, 2 o 3, con alienazione entro 30 mesi: si calcola sul prezzo di acquisto risultante dall’atto.
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