Pratica ENEA a Venezia, Treviso e Padova
Seguiamo la pratica ENEA a Venezia, Treviso e Padova per gli interventi di risparmio energetico che la richiedono: verifichiamo i requisiti tecnici, raccogliamo con te i dati e trasmettiamo la comunicazione all’ENEA.
Richiedi informazioniL’esperienza, in numeri
45 asseverazioni per il superbonus 110% e 55 schede ecobonus e bonus casa, ognuna con il proprio numero di asseverazione o CPID rilasciato da ENEA. Le schede sono conteggiate dal 2022: quelle degli anni precedenti risiedono sui portali ENEA storici e non rientrano nel totale. Dato aggiornato a settembre 2026.
Pratica ENEA a Venezia: per quali lavori serve
Con «pratica ENEA» si indicano due adempimenti diversi: la comunicazione per il bonus casa (la detrazione per il recupero edilizio), dovuta secondo l’Agenzia delle Entrate solo per i lavori che comportano risparmio energetico o uso di fonti rinnovabili, e la trasmissione della scheda descrittiva per l’ecobonus (la detrazione per la riqualificazione energetica). Hanno regole e conseguenze diverse.
Con il bonus casa, secondo l’Agenzia delle Entrate, la comunicazione all’ENEA serve solo per i lavori che comportano risparmio energetico o uso di fonti rinnovabili. Nel suo elenco ci sono, tra gli altri: l’isolamento di pareti, coperture e pavimenti; la sostituzione dei serramenti; il solare termico; le pompe di calore per la climatizzazione degli ambienti; i sistemi ibridi; gli scaldacqua a pompa di calore; i generatori a biomassa; i sistemi di termoregolazione e building automation; gli impianti fotovoltaici e i sistemi di accumulo. Per gli altri lavori del bonus casa la comunicazione non va fatta.
Con l’ecobonus la scheda ENEA va trasmessa per ogni intervento agevolato, per esempio: sostituzione di finestre comprensive di infissi; isolamento dell’involucro; schermature solari e chiusure oscuranti; solare termico; sostituzione dell’impianto di riscaldamento con pompe di calore, sistemi ibridi, microcogeneratori o generatori a biomassa; scaldacqua a pompa di calore; sistemi di building automation.
Infissi e serramenti
La sostituzione dei serramenti che delimitano gli ambienti riscaldati è fra i lavori per cui serve la pratica ENEA, sia con il bonus casa sia con l’ecobonus.
Pompa di calore e climatizzatori
Un climatizzatore a pompa di calore rientra nell’ecobonus solo se sostituisce, in tutto o in parte, l’impianto di riscaldamento esistente e rispetta i requisiti di efficienza del decreto; l’installazione in un immobile non riscaldato può rientrare invece nel bonus casa. In entrambi i casi va fatta la pratica ENEA.
Quando l’impianto va dimensionato o sostituito, seguiamo anche la progettazione termotecnica.
Caldaie: cosa è cambiato dal 2025
Dal 2025 la sostituzione dell’impianto con una caldaia unica alimentata a combustibile fossile, come la caldaia a condensazione a gas, non dà più diritto né all’ecobonus né al bonus casa. Restano agevolabili, fra gli altri, i sistemi ibridi (pompa di calore integrata con caldaia a condensazione), le pompe di calore ad assorbimento a gas, i microcogeneratori e i generatori a biomassa.
Fotovoltaico e sistemi di accumulo
Il fotovoltaico non è fra gli interventi dell’ecobonus. Può rientrare nel bonus casa, se l’impianto serve ai bisogni energetici dell’abitazione, e in quel caso è fra gli interventi per cui va fatta la comunicazione all’ENEA, anche per i sistemi di accumulo.
Tende da sole, tapparelle e persiane
Tende da sole e altre schermature solari esterne e chiusure oscuranti (come tapparelle e persiane), mobili e montate in modo solidale all’involucro dell’edificio o ai suoi componenti, possono rientrare nell’ecobonus come «schermature solari», anche come intervento a sé, senza altri lavori. Con l’ecobonus va trasmessa la scheda ENEA.
Nell’elenco dell’Agenzia delle Entrate degli interventi di bonus casa per cui va fatta la comunicazione all’ENEA non compaiono schermature solari e chiusure oscuranti. Se la sola sostituzione delle tapparelle rientri nel bonus casa dipende però dal tipo di lavoro, e va verificato caso per caso; con l’ecobonus la scheda ENEA serve sempre.
Pratica ENEA per gli infissi: cosa serve e chi la fa
L’obbligo è di chi usufruisce della detrazione, ma la trasmissione può farla lui stesso o un tecnico da lui incaricato; nei condomìni anche l’amministratore. Al portale ENEA si accede solo con SPID di persona fisica o con la CIE.
Dal cliente servono: i dati di chi paga e dell’immobile; fatture e ricevute dei bonifici; la documentazione tecnica dei prodotti installati (schede, dichiarazioni del fornitore) e i dati della situazione prima dei lavori, per esempio le caratteristiche delle vecchie finestre; se i lavori li fa un inquilino o un comodatario, il consenso del proprietario; nei condomìni la delibera e la tabella millesimale.
Le caratteristiche tecniche le leggiamo noi sulle schede del produttore, e se qualcosa non torna lo segnaliamo prima dell’invio.
Ecobonus o bonus casa: scheda descrittiva o comunicazione ENEA
Per il bonus casa la legge prevede che, alla conclusione dei lavori, le informazioni sugli interventi siano trasmesse per via telematica all’ENEA, per monitorare gli interventi e valutare il risparmio energetico ottenuto. La legge non fissa un termine e non prevede una sanzione: il termine di 90 giorni lo indicano l’Agenzia delle Entrate e l’ENEA.
Per l’ecobonus il decreto ministeriale sui requisiti tecnici impone di trasmettere all’ENEA, entro 90 giorni dalla fine dei lavori, i dati della scheda descrittiva dell’intervento, esclusivamente attraverso il portale che l’ENEA mette a disposizione ogni anno, ottenendo una ricevuta informatica. Oggi il portale è bonusfiscali.enea.it.
Se la trasmissione va a buon fine il portale rilascia una ricevuta con un codice identificativo (CPID); la scheda stampata con il CPID e la data di invio prova la trasmissione e serve anche al CAF o al commercialista per la dichiarazione. All’ENEA non si mandano fatture, bonifici, asseverazioni o relazioni: si conservano e si esibiscono in caso di controllo.
Il quadro completo delle agevolazioni lo trovi nella pagina sulle detrazioni fiscali e bonus edilizi.
Entro quando si invia la pratica ENEA
La pratica ENEA va trasmessa entro 90 giorni dalla fine dei lavori. Per l’ecobonus lo stabilisce il decreto ministeriale sui requisiti tecnici; per il bonus casa lo indica l’Agenzia delle Entrate. I 90 giorni sono giorni di calendario, non lavorativi.
Per l’ecobonus, secondo l’Agenzia delle Entrate, i lavori si intendono terminati alla data del collaudo o, per gli impianti, dell’attestazione che funzionano; se il collaudo non è richiesto, la data si prova con un documento di chi ha eseguito i lavori o del tecnico che compila la scheda, non con un’autocertificazione del contribuente. La data dei pagamenti non conta.
Se i lavori durano più di un anno, i requisiti tecnici da rispettare sono quelli in vigore alla data di inizio dei lavori, mentre la percentuale di detrazione dipende dall’anno in cui ogni spesa è pagata. I 90 giorni si contano comunque dalla fine dei lavori.
Per il 2026 c’è un caso particolare: per gli interventi iniziati dal 4 febbraio 2026 e terminati prima del 25 giugno 2026, l’ENEA ha indicato che i 90 giorni si contano dal 25 giugno 2026. Per gli interventi iniziati prima del 4 febbraio 2026, e per quelli terminati dal 25 giugno 2026 in poi, si contano dalla data di fine lavori.
Una scheda già inviata si può correggere anche dopo i 90 giorni, entro il termine della dichiarazione dei redditi. Annullarla è invece un rischio: per l’Agenzia delle Entrate, se l’invio è annullato la detrazione non spetta.
Pratica ENEA in ritardo o dimenticata: cosa si può fare
Per il bonus casa, secondo l’Agenzia delle Entrate, la comunicazione all’ENEA mancata o fatta in ritardo non fa perdere la detrazione, perché nessuna norma lo prevede. Resta comunque un obbligo, e va assolto.
Per l’ecobonus, se la scheda non è stata inviata in tempo, l’Agenzia delle Entrate ammette di rimediare con la «remissione in bonis»: si invia la scheda entro il termine di presentazione della prima dichiarazione dei redditi utile e si versa la sanzione minima prevista (250 euro, non compensabili, per le regolarizzazioni fatte entro il 2026), a condizione di avere i requisiti e che non siano già iniziati controlli di cui si è avuta notizia formale.
Sulle conseguenze di un invio tardivo della scheda per l’ecobonus la Cassazione non è stata univoca: due decisioni, del 2024 e del 2025, hanno escluso la perdita della detrazione, mentre una del 2022 l’aveva affermata; tutte riguardano la disciplina in vigore prima del decreto del 2020. Il termine va rispettato e, se è saltato, conviene regolarizzare subito.
Se il termine è passato, la cosa utile è non aspettare oltre: raccogliamo i documenti, verifichiamo in quale situazione ti trovi e ti diciamo con chiarezza che cosa si può ancora fare.
Come lavoriamo
Prima dei lavori: verifica dei requisiti tecnici
Se ci contatti prima di ordinare infissi, climatizzatore o impianto, verifichiamo quale detrazione è applicabile e se l’intervento ne rispetta i requisiti tecnici.
A fine lavori: dati, schede tecniche e fatture
Raccogliamo con te i dati tecnici prima e dopo l’intervento, le schede dei prodotti installati e i documenti di spesa, e verifichiamo che siano coerenti fra loro.
Asseverazione e APE, quando servono
Per l’ecobonus il decreto chiede di regola l’asseverazione di un tecnico abilitato sul rispetto dei requisiti. In diversi casi può essere sostituita da una dichiarazione del fornitore o dell’installatore: per esempio per la sostituzione di finestre in una singola unità immobiliare, per pompe di calore e sistemi ibridi fino a 100 kW, per le schermature solari quando non è obbligatorio depositare in Comune la relazione tecnica. In altri casi può sostituirla la dichiarazione del direttore dei lavori.
Nell’ecobonus l’APE successivo ai lavori è obbligatorio per la riqualificazione globale e per gli interventi sull’involucro, come l’isolamento di pareti, coperture e pavimenti o la sostituzione di finestre; non serve però per la sola sostituzione di finestre in una singola unità immobiliare. Per schermature e impianti il decreto non lo prevede fra i casi obbligatori.
Asseverazione e APE, quando servono, li firma un tecnico abilitato, iscritto al proprio ordine o collegio. Chi redige l’APE deve essere estraneo ai lavori. Per l’attestato vedi la nostra pagina sulla certificazione energetica APE.
Invio e ricevuta
Compiliamo la scheda e la trasmettiamo all’ENEA, e ti consegniamo la ricevuta con il CPID e la scheda, da conservare insieme a fatture e bonifici.
Quanto costa la pratica ENEA e da cosa dipende
Il costo dipende dal tipo e dal numero degli interventi, dalla documentazione disponibile e da quando ci contatti: una verifica fatta prima dei lavori evita correzioni dopo. Dopo una prima valutazione ti mandiamo un preventivo scritto.
Pratica ENEA nel 2026 e cosa cambia dal 2027
Le regole di questa pagina valgono per le spese pagate nel 2026, e sono verificate sulle norme in vigore all’11 settembre 2026.
Per i privati conta la data del pagamento: una spesa è del 2026 se è pagata nel 2026, anche se i lavori sono iniziati prima o finiranno dopo. Per le imprese vale invece il criterio di competenza.
Per le spese pagate nel 2026 ecobonus e bonus casa valgono il 50% se chi paga è proprietario dell’immobile o titolare di un diritto reale di godimento (per esempio l’usufrutto) e l’immobile è adibito ad abitazione principale; negli altri casi, per esempio per inquilini, comodatari o seconde case, il 36%. La detrazione si divide in dieci quote annuali di pari importo.
Nel bonus casa la detrazione si calcola su una spesa massima di 96.000 euro per unità immobiliare. Nell’ecobonus i limiti cambiano con l’intervento: per molti sono espressi come detrazione massima, per esempio 60.000 euro per finestre, isolamento dell’involucro, solare termico e schermature solari e 100.000 euro per la riqualificazione globale dell’edificio; a questi si aggiungono i massimali di costo fissati dal decreto sui requisiti tecnici.
Per chi ha un reddito complessivo superiore a 75.000 euro, gli oneri e le spese che danno diritto a detrazione sono ammessi, nel loro insieme, entro un tetto che dipende dal reddito e dal numero dei figli: il beneficio effettivo va quindi calcolato caso per caso.
Cosa cambia dal 2027
Dal 1° gennaio 2027 le regole su ecobonus e bonus casa passano nel nuovo testo unico delle imposte sui redditi (D.Lgs. 19 giugno 2026, n. 117).
Per le spese pagate nel 2027 sono previsti il 36% per l’abitazione principale di proprietari e titolari di diritti reali di godimento e il 30% negli altri casi, sia per l’ecobonus sia per il bonus casa; per il bonus casa resta il limite di 96.000 euro per unità immobiliare. Restano escluse le caldaie uniche a combustibili fossili.
Per il recupero edilizio, dal 2028 al 2033 la detrazione scende al 30% su un limite di 48.000 euro per unità immobiliare. Per l’ecobonus, per le spese dal 2028 oggi non esiste una norma che fissi l’aliquota.
Il quadro delle aliquote è anche nel nostro articolo sulle detrazioni edilizie 2026.
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Che cos’è la pratica ENEA e quando serve?
Sono due adempimenti: la comunicazione per il bonus casa, dovuta secondo l’Agenzia delle Entrate solo per i lavori che comportano risparmio energetico o uso di fonti rinnovabili, e la scheda descrittiva per l’ecobonus, dovuta per ogni intervento agevolato. Si trasmette online sul portale ENEA.
Entro quanto tempo va fatta la pratica ENEA?
Entro 90 giorni di calendario dalla fine dei lavori. Per l’ecobonus, secondo l’Agenzia delle Entrate, i lavori finiscono alla data del collaudo o dell’attestazione che l’impianto funziona; la data dei pagamenti non conta. Per i lavori iniziati dal 4 febbraio 2026 e terminati prima del 25 giugno 2026, l’ENEA ha indicato che i 90 giorni si contano dal 25 giugno 2026.
Serve la pratica ENEA per infissi, climatizzatori, caldaia, tende da sole o fotovoltaico?
Per gli infissi sì, se si usa la detrazione. Per tende e altre schermature solari sì con l’ecobonus; con il bonus casa non compaiono nell’elenco dell’Agenzia delle Entrate degli interventi da comunicare, ma va verificato caso per caso. Per il climatizzatore a pompa di calore sì: nell’ecobonus solo se sostituisce il riscaldamento esistente. Il fotovoltaico va nel bonus casa, con comunicazione. Dal 2025 la sostituzione dell’impianto con una sola caldaia a gas non dà più diritto alla detrazione.
Cosa succede se la comunicazione ENEA è in ritardo?
Per il bonus casa, secondo l’Agenzia delle Entrate, il ritardo non fa perdere la detrazione. Per l’ecobonus l’Agenzia ammette la remissione in bonis: si invia la scheda entro il termine della prima dichiarazione dei redditi utile e si versa la sanzione minima (250 euro per le regolarizzazioni fatte entro il 2026), se non sono già iniziati controlli. La Cassazione non è stata univoca: meglio rispettare il termine.
Chi può fare la pratica ENEA?
L’obbligo è di chi usufruisce della detrazione, ma può trasmetterla un tecnico incaricato (nei condomìni anche l’amministratore). Si accede con SPID o CIE. Asseverazione e APE, quando servono, li firma un tecnico abilitato.
Che cosa serve per fare la pratica?
I dati di chi paga e dell’immobile, fatture e bonifici, la documentazione tecnica dei prodotti e i dati della situazione prima dei lavori; per inquilini e comodatari il consenso del proprietario, nei condomìni la delibera. All’ENEA non si inviano i documenti: si conservano con la ricevuta CPID.
Servono l’APE o l’asseverazione?
Nell’ecobonus l’APE serve per riqualificazione globale e interventi sull’involucro, non per la sola sostituzione di finestre in un’unità immobiliare. L’asseverazione è la regola, ma in diversi casi la sostituisce la dichiarazione del fornitore (finestre in singole unità, pompe di calore fino a 100 kW, schermature in certi casi).
Quanto vale la detrazione nel 2026?
Il 50% per chi è proprietario o titolare di un diritto reale e interviene su un immobile adibito ad abitazione principale, il 36% negli altri casi, in dieci quote annuali. Il bonus casa ha un limite di spesa di 96.000 euro per unità immobiliare; l’ecobonus ha limiti che variano con l’intervento. Sopra 75.000 euro di reddito vale un tetto complessivo.
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